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Gennaio 2003

Veneto e Piemonte: favoriti i Comuni che hanno raggiunto alte percentuali di raccolta differenziata


In entrambi le Regioni sono state messe in atto misure economiche per stimolare i Comuni a raggiungere i pið ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata.
La Regione Veneto aveva previsto giö nello scorso agosto, con uno specifico atto di modifica della LR nþ 3/2000, lÖintroduzione a partire dal 01/01/2003 di due soglie virtuose di raccolta differenziata rispettivamente poste al 35% e 50% a cui corrisponde una riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica pari rispettivamente al 35% e 70%, tributo che, come ² noto ² fissato in 50 lire/kg. Se ne deduce che i Comuni che hanno superato il 50% di Raccolta Differenziata risparmiano nel conferimento in discarica 35 lire/kg rispetto ai Comuni che non hanno ancora raggiunto il limite minimo del 35% previsto dal decreto Ronchi.

Sono disponibili per il download i seguenti documenti:
- Stralcio della LR 3/2000
- Elenco dei comuni soggetti alle diverse aliquote
- Certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Fonte: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nþ 3918 del 30/12/2002

La regione Piemonte invece ha adottato con la LR Nþ 24 del 24 ottobre 2002 (art. 17) un metodo che si fa leva sullÖaspetto sanzionatorio prevedendo sanzioni via via pið elevate per quei Comuni che non raggiungono lÖobiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata.
Viene introdotto nel calcolo anche il parametro ñproduzione procapiteî misurato in kg/(ab x giorno). Sono quindi favoriti quei Comuni che hanno una produzione procapite inferiore alla media del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale.
Le sanzioni sono applicate a partire dal 2004 sulla base dei dati relativi al 2003.
Per il primo anno verrö applicata una sanzione di 0.50 ª per abitante a tutti quei Comuni che non raggiungono lÖobiettivo minimo del 35% mentre a partire dal 2005 gli importi diventano pið importanti e ammontano a 0.30 ª per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi.

Fonte: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l2002024.html

RIFIUTINFORMA ha attivato uno speciale Osservatorio per il monitoraggio dell’effetto delle Leggi Regionali sopraccitate nelle gestioni Comunali al fine di informare degli sviluppi che si preannunciano fin d’ora importanti.

Imballaggi: la Germania introduce una cauzione sui contenitori per bevande.


Il Governo Tedesco ha deciso di introdurre una tassa di 25 centesimi di Euro per piccoli contenitori per bevande e di 50 centesimi di Euro per bottiglie e taniche che superano il litro e mezzo.
La tassa verrö rimborsata quando gli imballaggi avranno raggiunto le piattaforme per il riciclaggio. La Corte Costituzionale ha giö respinto gli appelli di gruppi di contestatori (tra gli altri alcuni produttori di bevande, una catena di supermercati, un produttore di recipienti e contenitori ed un produttore di lattine), che chiedono un blocco temporaneo della Legge, ma le proteste non sono finite.

Fonte: MATREC Ã Material Recycling, Newsletter a cura di CO.RE.PLA.

IIþ indagine campione nazionale sulle tariffe e sul servizio di gestione dei rifiuti urbani in 32 cittö


Dalla IIþ indagine nazionale sulle tariffe ed il servizio di gestione dei rifiuti urbani, realizzata dallÖOsservatorio Nazionale Tariffe e Servizi della Federconsumatori in 32 cittö relativa al triennio 1999/2001, emergono sostanzialmente i seguenti dati: aumenta del +2,1% la produzione dei rifiuti e ogni cittadino in media ne produce 543,3 Kg. allÖanno; ² lenta e molto disomogenea sul territorio nazionale la crescita della Raccolta differenziata ferma a 131,1 Kg. per abitante allÖanno; disattendendo al decreto Ronchi lo smaltimento dei rifiuti continua ad essere per lo pið nelle discariche e negli inceneritori, mentre stentano a decollare altre forme di smaltimento; la tassa RSU dal 1997 al 2001 per le famiglie ² rincarata del +21,57%.

Fonte:www.federconsumatori.it

Recupero pið difficile per i Pneumatici ricostruibili

Dicembre 2002

Il Ministero dell'ambiente e del territorio, con proprio decreto 9 gennaio 2003, ha soppresso la tipologia "pneumatici ricostruibili [160103]" dall'elenco dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La soppressione della voce 10, punto 3, del sub-allegato 1 all'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 ² stata apportata in base a quanto disposto dalla LEGGE 31 luglio 2002, n. 179. Dunque, in base alle nuove disposizioni, i pneumatici ricostruibili sono esclusi dall'elenco dei rifiuti non pericolosi (individuato dall'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998) che beneficiano delle procedure semplificate di recupero.

Regione Veneto include il compostaggio domestico nel calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata


LÖOsservatorio Regionale sui Rifiuti con sede a Castelfranco Veneto ha recentemente messo a disposizione della Giunta Regionale che lo ha approvato in data 30/12/2002 con delibera nþ 3918 in metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. LÖemanazione di tale provvedimento si ² resa necessaria stante lÖinerzia del Governo che doveva emanare uno specifico provvedimento per il calcolo della RD%. Una delle caratteristiche pið importanti introdotte dal metodo Veneto ² lÖinserimento della pratica di compostaggio domestico tra i parametri che contribuiscono allÖammontare totale del rifiuto recuperato che a sua volta determina la percentuale di raccolta differenziata. Il Compostaggio domestico viene stimato in misura di 250 grammi di frazione organica o verde autocompostata per abitante aderente. Sul sito ² disponibile il metodo per il calcolo della Raccolta differenziata percentuale.

Fonte: Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto nþ 3918 del 30/12/2002

Nuovo decreto sulla gestione delle discariche

Dicembre 2002

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che riforma la gestione delle discariche e recepisce la direttiva europea 1999/31.
Il decreto prevede:
– la suddivisione delle discariche in tre tipologie: per rifiuti inerti, per rifiuti pericolosi, per rifiuti non pericolosi.
– l’impossibilità di accettare in discarica 14 tipologie di rifiuto, elencate nell’art.6 (tra cui rifiuti con caratteristiche di pericolosità e rifiuti allo stato liquido).
– L’ammissione in discarica soltanto dei rifiuti compatibili con la tipologia della discarica: il detentore dovrà presentare un certificato di analisi che attesti la conformità dei rifiuti conferiti rispetto a criteri di ammissibilità che saranno specificati in un apposito decreto.
– Quantitativi massimi (kg/anno per abitante) di rifiuti urbani biodegradabili conferibili in discarica.
– Il deposito da parte dei gestori delle discariche di garanzie finanziarie che coprano i costi di controllo e mantenimento dell’impianto fino a 30 anni dopo la chiusura
– Nuove regole per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di nuove discariche.

Gli impianti esistenti avranno tempo fino al 2005 per adeguarsi al nuovo regime.

Fonte: ItaliaOggi, 11-12 dicembre 2002

MUD 2003

Gennaio 2003

La dichiarazione MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2002 non dovrà essere inviata alle camere di Commercio (dove è ubicata l'unità locale dell'impresa dichiarante) entro il 30 aprile 2003, bensì entro il 5 maggio 2003. Ció in quanto sul supplemento ordinario n. 1 alla GU n. 3 del 4 gennaio 2003 è stato pubblicato il nuovo Dpcm 24 dicembre 2002 recante il MUD, che abroga e sostituisce il precedente Dpcm 31 marzo 1999. Il ritardato termine di presentazione non è peró la sola novità: da quest'anno le imprese produttrici potranno scegliere fra la soluzione cartacea, informatica e quella telematica.
Il nuovo Dpcm propone inoltre la 'scheda semplificata' utilizzabile solamente dai produttori di rifiuti per cui ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: presentazione del MUD su carta, produzione di non più' di tre rifiuti nel 2002; utilizzazione di non più' di tre trasportatori e altrettanti destinatari per ogni tipologia di rifiuto prodotta; produzione dei rifiuti nell'unita' locale cui si riferisce il MUD.

Fonte: http://www.eco-comm.it/news/news_vedi.asp?IDNotizia=235

Circolazione dei rifiuti speciali tra regioni limitrofe


La Regione Veneto aveva previsto (L.R. 3/2000) che i rifiuti speciali provenienti da altre Regioni potessero essere conferiti nelle discariche venete solo entro il limite del 15%.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto illegittima tale restrizione affermando che “il principio di autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi”. I rifiuti speciali sono soggetti al diverso “criterio della vicinanza” di impianti di smaltimento adatti, al fine di ridurre il movimento dei rifiuti.

Fonte: ItaliaOggi, 5 dicembre 2002

CONAI, nel 2002 sono stati recuperati 5,9 milioni di tonnellate di imballaggi

Gennaio 2003

Il Presidente del CONAI dichiara che il 2002 dovrebbe essersi chiuso non solo con il raggiungimento, ma addirittura con il superamento degli obiettivi di legge per quanto riguarda la raccolta degli imballaggi: il recupero è a quota 5,9 milioni di tonnellate, pari a quasi il 52% degli imballaggi immessi al consumo, mentre il riciclo di materia è a quota 44, 8%.

Fonte: http://www.e-gazette.it/pp8.htm

Nuove norme europee sulla gestione dei rifiuti elettrodomestici

Dicembre 2002

Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva sui RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). La direttiva prevede che i distributori, quando forniscono un nuovo prodotto, offrano di riprendere gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici. Entro 5 anni, i produttori dovranno provvedere al finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Tali apparecchiature dovranno inoltre essere progettate e costruite in modo tale da garantire elevati tassi di recupero per singolo apparecchio. Gli Stati membri dell'Unione dovranno recepire la Direttiva nella propria legislazione entro 18 mesi.

Fonte: http://europa.eu.int/scadplus/leg/it/lvb/l21210.htm

     2003 © achabgroup